CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

STUDIO ASSOCIATO AMMESSO AL PASSIVO

07 NOV2025
La Cassazione 6.11.2025 n. 29430 ha rimarcato come lo studio associato possa essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio, ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori o sostituti) e le somme maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o da altre circostanze, che il compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda (Cass. n. 29371/2024).
Anche la Cass. n. 7552/2024, in tal senso, aveva chiarito che il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c. garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d'opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma, con esclusione dei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale (fattispecie, quest'ultima, che ricorre ogni qual volta venga in considerazione l'ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria).
 
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