Secondo la sentenza della C.G.T. II Lombardia 57/2025, la controllata estera di una società italiana non può essere considerata stabile organizzazione occulta di quest'ultima se l'autonomia gestionale concessa alla controllata riduce, di fatto, l'incidenza della controllante ad una mera attività di direzione e coordinamento.
Nel caso giunto a sentenza, hanno supportato tale conclusione:
- l'esistenza di un organigramma in capo alla controllata atto a provare il "presidio" sull'intero ciclo aziendale;
- la conclusione in via autonoma di contratti di acquisto da parte della controllata;
- la gestione indipendente dei rapporti contrattuali con il fornitore di energia elettrica (costo con elevata incidenza sul Conto economico) da parte della controllata;
- l'indipendenza finanziaria della controllata dalla controllante italiana.