La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 12447 del 04.05.2026 ha ribadito che non è consentita la contestazione della incongruità / antieconomicità / inerenza del costo della sponsorizzazione a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), dal momento che tali spese, di importo inferiore a € 200.000 annui, deducibili ex art. 90 comma 8, D.Lgs. n. 289/2002, “sono assistite da una «presunzione legale assoluta» circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza” a condizione che: