Privilegio in favore dello studio associato - Retribuzioni dei professionisti - Insinuazione al passivo (Cass. 20.1.2026 n. 1165)
La Corte di Cassazione 20.1.2026 n. 1165 ha rimarcato come il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., per le retribuzioni dei professionisti, può essere riconosciuto allo studio associato in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente solo quando rappresenti il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più tra i professionisti associati, anche avvalendosi di collaboratori o sostituti, purché sia dimostrato che le somme maturate siano espressione della retribuzione, anche parziale, dovuta al professionista per l'opera prestata, anche eventualmente in applicazione degli accordi distributivi tra gli associati (Cass. n. 29371/2024).
Il privilegio, inoltre, non può essere negato per il solo fatto che il credito al compenso "sia stato eventualmente ceduto all'entità collettiva costituita per la gestione in comune dei proventi dell'attività dei singoli associati", posto che "la cessione non incide sulla natura del credito e non lo fa degradare a chirografo ma, al contrario, legittima lo stesso studio associato a far valere il diritto al privilegio" (Cass. n. 4486/2015).
Resta ferma la necessità di verificare, in concreto, che il compenso così maturato (pur confluendo nel patrimonio dell'associazione, che provvede, poi, a distribuirlo, sotto forma di utili), costituisca la "retribuzione" spettante all'associato che ha eseguito la prestazione d'opera (Cass. n. 29371/2024).