CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SPESE DI RICERCA & SVILUPPO LEGITTIME SE CERTIFICATE (ANCHE POST PVC)

29 DIC 2025
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna Sezione 3, (Pres. S. Brusati Rel. L.Malfatti) con la sentenza n. 772/2025 depositata il 23.12.2025 ha accolto il ricorso di una società operante nel settore della sicurezza elettronica, che aveva, nostro tramite, impugnato l’atto di recupero del credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per la Ricerca & Sviluppo, relativamente ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Anche in questo caso il motivo di accoglimento del ricorso è stato individuato nell’assenza del parere preventivo del MISE, “... ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà̀ attribuita all’Agenzia delle entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà̀ la necessità di una discrezionalità̀ tecnica che non può̀ essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l’atto impositivo che scaturisca dell’esercizio di una discrezionalità̀ tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti» (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, sentenza del 12/12/2022, n. 454/1/2022).”  
La difesa aveva corroborato le violazioni di diritto riscontrate nell’atto impositivo, con la produzione di una perizia giurata dall’Ing. Marcello Marconi, iscritto nell’apposito Albo dei Certificatori. Secondo il Collegio bolognese, “le perizie giurate eseguite da esperti del settore rendono ancora più̀ necessaria una disamina approfondita circa la sussistenza dei parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta, che sia congrua e tecnicamente appropriata.”, il che porta a concludere che “ vale il principio secondo il quale la preventiva richiesta di un parere tecnico al MI.S.E. diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Amministrazione, una professionalità̀ specifica per condurre l’istruttoria.”
Vi ricordiamo che la relazione tecnica resa da un esperto certificato del Mise (ora Mimit), seppure non possa dispiegare effetti vincolanti, come previsto dall’ultimo periodo del comma 2, articolo 23, del Dl 73/22 se acquisita dopo la consegna del Pvc, può assurgere a elemento di prova su cui il giudice può fondare la sua decisione, come già stabilito. dalla Cgt di primo grado di Brescia nella sentenza 789/1/2025 e dalla sentenza della Cgt Lombardia, n. 883/2025.
Unico neo della sentenza, la compensazione delle spese, ma comunque buon anno a tutti. 

oscurata-n.-772.2025-accoglimento-ricorso-rgr-743-2023.pdf
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