SOVRAINDEBITAMENTO E INCAPIENZA: quando il reddito familiare non consente alcun pagamento ai creditori
02/07/2026
Con decreto del 14 maggio 2026, il Tribunale di Napoli ha concesso l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, dichiarando definitivamente inesigibili debiti per euro 66.521,24. La decisione è interessante perché chiarisce, in modo concreto, come il Giudice valuta l’“incapienza”del debitore. Nel caso esaminato, la debitrice non possedeva immobili né beni mobili registrati e percepiva redditi da lavoro dipendente; il nucleo familiare era composto da quattro persone, con marito occupato solo saltuariamente e due figli.
Il Tribunale ha quindi confrontato il reddito familiare disponibile con la soglia necessaria al mantenimento dignitoso del nucleo, determinata secondo la scala di equivalenza ISEE richiamata dall’art. 283, comma 2, CCII.
Per una famiglia di quattro persone residente in area metropolitana, tale soglia è stata individuata in euro 27.137,20 annui.
Il ragionamento è semplice: se il reddito complessivo della famiglia resta al di sotto di tale importo, non vi è un’eccedenza concretamente destinabile ai creditori. In altri termini, il debitore non è tenuto a sacrificare le risorse indispensabili per vivere dignitosamente.
Accertata l’incapienza, il Giudice ha poi verificato l’assenza di condizioni ostative: nessun precedente accesso a procedure di sovraindebitamento nei cinque anni, nessun atto in frode ai creditori, né dolo o colpa grave nella formazione dei debiti.
La pronuncia conferma così che l’esdebitazione dell’incapiente non è un automatismo, ma richiede una valutazione rigorosa sia economica sia soggettiva.
Quando, però, il debitore è meritevole e privo di reddito eccedente il minimo vitale familiare, l’ordinamento consente una reale ripartenza, liberandolo dai debiti non più sostenibili.