SI AL CONCORDATO MINORE PER L'EX SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DI SOCIETA' FALLITA
28 GEN 2026
Il Tribunale di Verona ha affermato la legittimità dell’accesso al concordato minore della persona fisica già socia illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, nonostante la pregressa liquidazione giudiziale della società e della socia. La decisione muove dalla qualificazione soggettiva attuale della debitrice, la quale, non svolgendo più attività d’impresa ed essendo lavoratrice dipendente, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, né può qualificarsi come consumatrice poiché i debiti derivano dall’attività sociale. In tale contesto, il Tribunale esclude l’operatività della preclusione di cui all’art. 33, comma 4, CCII, ritenendo che l’attività imprenditoriale fosse imputabile esclusivamente alla società e non alla socia in via personale. Il concordato minore ex art. 74, comma 2, CCII viene così riconosciuto come procedura residuale e coerente con la ratio del Codice, purché assistito da un apporto di finanza esterna idoneo a garantire una soddisfazione dei creditorirelativamente ai debiti residui derivanti dall’attività sociale sensibilmente superiore rispetto all’alternativa liquidatoria.