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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 126 DEL 16.07.2026 RAPPORTO TRA SEQUESTRO PENALE E CREDITORI

20 AGO 2026
La sentenza della Corte costituzionale 17.7.2026 n. 126, che restituisce vigore alla regola dell'ordo temporalis nei rapporti tra il sequestro penale e i creditori nell'esecuzione individuale, ha dato luogo ad incertezze applicative, in primis, in relazione alla confisca per equivalente. Poiché la garanzia reale o il pignoramento anteriore prevalgono sul vincolo penale successivo, lo Stato acquista il bene già gravato e ne ritrae il solo valore netto, con la conseguenza che l'ablazione su quel cespite si rivela di regola improduttiva e il P.M. è costretto a rivolgersi ad altri beni liberi fino a concorrenza del tantundem. Nei contesti di crisi o di insolvenza caratterizzati da plurime aggressioni esecutive, la misura ablativa rischia di restare senza oggetto, degradando a vincolo inutile.
La difficoltà si aggrava con la confisca diretta, che la Corte ha attratto alla medesima disciplina sotto la formula della confisca in genere.
Un ulteriore nodo irrisolto investe la graduazione del soddisfacimento.
Permane anche l'asimmetria con la liquidazione giudiziale, dove l'art. 317 del DLgs. 14/2019 conserva la prevalenza della misura penale. Inoltre, essendo la declaratoria confinata all'art. 322-ter c.p., per ogni altra confisca riconducibile a un sequestro ex art. 321 co. 2 c.p.p., la disciplina antimafia resterebbe applicabile.
Ad avviso dell'Autore, la decisione è condivisibile nel merito, ma foriera di rilevanti ricadute operative, per le quali si rende necessario l'intervento del legislatore.
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