La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 310/2/17 ha accolto i ricorsi presentati da una società avverso l'avviso di accertamento dell'ufficio ritenendo sempre inerenti e deducibili le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantisticheche svolgono attività riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, purchè il limite di spesa annuo non superi l'importo di 200 mila euro.
La sentenza aderendo ad un orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7202/17, ha stabilito che tali costi devono considerarsi inerenti per presunzione legale assoluta (l’articolo 90, comma 8, della legge 289/02 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200 mila euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro quindi inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale).