RICONGIUNGIBILE LA GESTIONE SEPARATA CON LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
RICONGIUNGIBILE LA GESTIONE SEPARATA CON LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

RICONGIUNGIBILE LA GESTIONE SEPARATA CON LA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

22 OTT 2019
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26039 del 15.10.2019 ha stabilito che per i liberi professionisti è possibile operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ex art. 1 co. 2 della L. 45/90 (ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione) presso la propria Cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dal metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
Nel respingere il ricorso dell'INPS - che aveva escluso l'applicabilità della ricongiunzione nei confronti della Gestione separata in quanto, nel caso di specie, il trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato con il sistema contributivo - la Cassazione richiama la pronuncia Corte Cost. 61/99, che ha ritenuto illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. 45/90, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, delineando un'assenza di limiti alla facoltà di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione in alternativa agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione.
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