Il 5.2.2026, a telefisco, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sul perimetro applicativo del regime del riaddebito delle spese per l'uso comune degli immobili nell'ambito del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ribadendo che:
Ai sensi dell'art. 54 co. 2 lett. c) del TUIR (introdotto dall'art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024), non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di "riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi".
Specularmente, l'art. 54-ter co. 1 del TUIR prevede che le spese riaddebitate di cui all'art. 54 co. 2 lett. c) del TUIR non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.
Per quanto, a norma dell'art. 6 co. 1 del DLgs. 192/2024, la nuova disciplina si applichi per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti solari), la stessa non fa altro che codificare quanto già chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38 (§ 3.4) e 18.6.2001 n. 58 (§ 2.3), secondo le quali:
- il professionista che sostiene una "spesa comune", relativa all'immobile utilizzato con altri professionisti, può dedurre il costo solo per la parte riferibile all'attività da lui svolta e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri, in quanto tale parte di costo non è inerente alla sua attività;
- le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti, per l'uso comune degli uffici, non costituiscono reddito di lavoro autonomo in capo al professionista che ha sostenuto le spese.
Spese riaddebitabili
Le spese che ricadono nell'ambito oggettivo della disciplina in esame sono quelle "riaddebitate" ad altri soggetti che siano state sostenute:
- per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività (es. canone di locazione, come nel caso in esame);
- per i servizi a essi connessi (es. utenze, pulizie, segreteria, spese condominiali).
Invece, si ritiene che non possano essere inquadrate nell'ambito di un mero riaddebito di spese le somme percepite a titolo di:
- canone di locazione, ove il professionista, proprietario dell'immobile adibito a studio professionale, ne conceda una parte in locazione ad altri;
- canone di sublocazione, ove il professionista, conduttore dell'immobile adibito a studio professionale, lo conceda parzialmente in sublocazione.
Uso comune dell'immobile
Affinché la disciplina in oggetto trovi applicazione, è necessario che vi sia un "uso comune" dell'immobile, circostanza che pare ricorrere quando il lavoratore autonomo utilizza lo stabile per l'esercizio della propria attività, mentre altri soggetti lo utilizzano autonomamente per altri fini.
Una conferma indiretta di tale posizione sembra rinvenirsi nell'ordinanza della Cassazione 21.2.2025 n. 4663, che ha escluso l'applicabilità della disciplina in materia di riaddebito delle spese in relazione ad alcuni costi di gestione sostenuti da uno studio legale fondato da due avvocati, nel quale collaboravano dei giovani laureati "monocommittenti". Secondo la Corte, non era configurabile una struttura "comune" tra lo studio legale, in persona dei suoi titolari, e i giovani collaboratori. Infatti, solo i due avvocati erano i "titolari esclusivi" dello studio e mancava un rapporto "paritetico" tra questi e i collaboratori, i quali svolgevano la propria attività secondo le direttive dei due fondatori.
Pertanto, le spese di gestione dell'ufficio sono state considerate interamente deducibili dallo studio legale, in quanto ad esso riferibili, e non riaddebitabili ai collaboratori (cfr. Cotto A., Fornero L., Lubrano G. "I compensi", AA.VV. "I redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa", Collana "La riforma fiscale", Eutekne, 2025, p. 79 - 80).
Ambito soggettivo
La norma stabilisce che le suddette somme possono essere riaddebitate "ad altri soggetti", senza fornire ulteriori indicazioni. In merito, nel corso della citata Videoconferenza del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in aderenza al dato letterale della norma, il riaddebito può essere effettuato nei confronti tanto di un esercente arte e professione, quanto di un esercente attività di impresa, sia che l'esercizio dell'attività avvenga in forma individuale che collettiva.
Pertanto, anche le somme percepite a titolo di riaddebito delle spese comuni di studio erogate da un'impresa (quale una STP) che occupa parte dell'immobile assunto in locazione dal professionista sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista riaddebitante.
L'impostazione dell'Amministrazione finanziaria appare conforme a quella ad oggi espressa dalla dottrina (cfr. Saggese P. "Principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro autonomo", Il fisco, 42, 2024, p. 3899 - 3900).