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La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 13.12.2025 n. 32545, ha stabilito che, nell'ambito delle srl, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all'art. 2476 co. 8 c.c., si determina, a livello oggettivo, con l'accertamento del compimento, da parte del socio, dell'atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione, da parte sua, al relativo compimento da parte dell'organo amministrativo, e, a livello soggettivo, con l'accertamento della piena e preordinata consapevolezza del compimento dell'atto stesso; qualificabile come stato soggettivo doloso (e non già meramente colposo) rispetto alla influenza sulla gestione e non rispetto al danno.
Il fatto che il socio risponda solo per il suo doloso comportamento, mentre l'amministratore formale in ogni caso, assicura coerenza al sistema. La srl, infatti, per quanto "avvicinata", dalla riforma del diritto societario, alle società di persone, resta comunque una società di capitali, come tale fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e doveri del tutto diversi tra loro.