RESPONSABILITA' DEL SOCIO DI SOCIETA' CANCELLATA PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE
19 NOV 2025
La Corte di Cassazione con Ordinanza 16 novembre 2025, n. 30190, si è pronunciata su una controversia tra il socio di una s.r.l. cancellata dal Registro delle imprese e l’Agenzia delle Entrate, relativa alla responsabilità del primo per le obbligazioni tributarie della società estinta.
In particolare, la Corte ha precisato che, per le obbligazioni tributarie della società cancellata, l’art. 36, terzo comma, D.P.R. n. 602/1973 prevede una particolare forma di responsabilità a carico dei soci che
abbiano ricevuto denaro o altri beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione, oppure
abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori nel corso della procedura di liquidazione con il limite del valore quantitativo dei beni assegnati.
Trattasi, quindi, di una forma di responsabilità che, pur differendo sia dalla responsabilità ex lege per inadempimento o fatto illecito che dalla responsabilità di natura successoria ex art. 2495 c.c., comporta per il socio l’obbligo di pagamento del debito fiscale sul solo presupposto oggettivo e nei limiti quantitativi della percezione di beni sociali, in fase di liquidazione o nei due esercizi d’imposta antecedenti.