CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RESPONSABILITA' DEI SINDACI (NATURA SOLIDALE E CONCORRENTE)

07 GEN 2026
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza 2.7.2025, ha stabilito, tra l'altro, che, ove la perdita del capitale sociale risulti già alla fine dell'esercizio sociale e, nonostante le segnalazioni e gli inviti dei sindaci, gli amministratori neppure procedano alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio nel termine prescritto dalla legge, l'illecito omissivo dei controllori deve ritenersi ormai "consumato" alla data dell'inutile scadenza del termine per l'approvazione del bilancio.
In una situazione di questo tipo, infatti, non è consentito ai sindaci attendere così a lungo.
A fronte della perdita del capitale sociale e dell'inerzia degli amministratori, è obbligo dei sindaci non limitarsi alle segnalazioni e alle sollecitazioni interne, ma porre in essere, prima del suddetto momento, tutte le iniziative giudiziali previste dalla legge (dal ricorso al Tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c. alla denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.) e che consentirebbero la messa in liquidazione della società o l'adozione di altri rimedi per evitare l'aggravamento del dissesto.
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