REGIME IMPATRIATI: E' POSSIBILE IL RIMBORSO ANCHE IN ASSENZA DI ISTANZA AL DATORE DI LAVORE
11 SETT 2025
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23526/2025 ha confermato la non necessarietà degli adempimenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria al fine di accedere al regime degli impatriati di cui all’art. 16 comma 1 del DLgs. 147/2015. In particolare, ha dichiarato ammissibile il rimborso delle maggiori imposte versate da un soggetto avente i requisiti per accedere al regime anzidetto, pur in mancanza di apposita istanza al datore di lavoro e di indicazione in dichiarazione dei redditi dell’imponibile ridotto. D’altronde, motivano i giudici, l'art. 5, comma 1, lettera d) del DL n. 34 del 2019, che ha aggiunto al menzionato art. 16 il comma 5-ter, il quale dispone, con riferimento al regime fiscale relativo ai lavoratori "impatriati", che "non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo" non può trovare applicazione retroattiva.