REDDITO DI LAVORO AUTONOMO IL DIFFERENZIALE PER L'ACQUISTO DEI CREDITI EDILIZI
07 LUG 2025
Risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2025 n. 171
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2025 n. 171, il differenziale positivo derivante dall'acquisto di un credito d'imposta da bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale (ex art. 121 del DL 34/2020) concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Quanto all'imputazione temporale, tenuto conto del principio di cassa, secondo l'Agenzia:
- il costo relativo all'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale del credito stesso assume rilievo al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.
Atteso che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari"), quale inevitabile corollario dovrebbe derivarne la rilevanza reddituale delle compensazioni effettuate dal 2024 (con effetto in sede di modello REDDITI 2025), ferma restando la deducibilità del costo di acquisto del credito d'imposta nel periodo d'imposta del relativo sostenimento.
Peraltro, dal testo della risposta 171/2025 non è evincibile l'anno di acquisto del credito, trattandosi di dato oscurato nel testo del documento. Sarebbe, invece, interessante capire se, qualora l'acquisto fosse intervenuto nel 2023 e la compensazione del differenziale fosse iniziata nei modelli F24 presentati dall'1.1.2024, sia applicabile la nuova disciplina od operi l'irrilevanza reddituale del differenziale sostenuta dalla precedente risposta 472/2023.