CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

RECESSO IN SOCIETA' DI FATTO

05 NOV 2025
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.11.2025 n. 29036, ha stabilito che, in presenza di una società di fatto tra due coniugi, la domanda proposta da uno di essi per ottenere la liquidazione della propria quota e gli utili non percepiti è da qualificare come esercizio del diritto di recesso ex art. 2289 c.c. laddove dalle deduzioni delle parti non emerga che la società avesse in qualche modo svolto la fase liquidatoria o che si trovasse in pendenza di essa al momento dell'instaurazione del giudizio.
La domanda di liquidazione della quota societaria implica lo scioglimento non della società ma del solo rapporto societario limitatamente a chi la propone, perché esso sta esercitando il diritto di recesso.
Trattandosi di atto unilaterale recettizio efficace dal momento della comunicazione, lo "status socii" e il diritto agli utili si perde dalla notificazione dell'atto di citazione.
Ma da quel momento si acquista:
- il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c., che, al secondo comma, stabilisce che essa debba essere effettuata in base alla situazione patrimoniale della società nel momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al recedente medesimo;
- il diritto agli utili già maturati e non riconosciuti fino al recesso, inclusi quelli derivanti dalle operazioni in corso in quel momento al netto di eventuali perdite, ai sensi dell'art. 2289 co. 3 c.c.
 
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