Trib. Venezia 16.4.2026
Il Tribunale di Venezia, in un provvedimento del 16.4.2026, ha precisato che un'interpretazione dell'art. 2473 co. 3 c.c. coerente con la sua "ratio" depone nel senso di ancorare il valore di mercato della partecipazione in caso di recesso al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione di recesso e non a quello della dichiarazione stessa.
Non sempre, infatti, la deliberazione viene conosciuta dal socio recedente nel momento in cui è adottata e il socio stesso non può subire gli effetti pregiudizievoli conseguenti a eventi, estranei alla sua disponibilità, intercorsi tra il momento in cui la delibera è adottata e quello in cui egli l'ha legalmente conosciuta.