CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

R&S: MANUALE DI FRASCATI SOLO DOPO IL 2019, ONERE DELLA PROVA NON ASSOLTO SE LA DIFESA HA PRODOTTO PERIZIA CERTIFICATORE

08 FEB 2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, (Presidente De Cono, Relatore Marra), con la sentenza n. 34/2026 depositata il 06.02.2026, ha accolto il ricorso di una società operante nel settore degli integratori e dell’erboristeria, annullando l’atto di recupero relativo a crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, maturato negli anni 2017 e 2018 ed utilizzato in compensazione nel 2022.
La sentenza consolida quell’orientamento di merito che vede la perizia giurata da un soggetto iscritto all’albo dei certificatori, (seppure postuma alla notifica del PVC), come dirimente nella decisione.
Nel caso di specie, il Collegio giudicante, valorizzando i precetti introdotti dal legislatore del 2022, circa l’incombenza dell’onere della prova, ha affermato che la pretesa, per come motivata e sostenuta in giudizio, risulta non provata in modo puntuale e coerente e, pertanto, l’atto va annullato.
Ricordiamo infatti che la nuova disposizione normativa sull’onere della prova, ha imposto all’Ufficio “… di provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa impositiva…" ed al giudicante “… di annullare l’atto qualora la prova della fondatezza manchi, sia contraddittoria o comunque insufficiente… “.
Secondo le motivazioni della sentenza “Tale canone è particolarmente rigoroso quando – come nella fattispecie – la pretesa erariale si fondi su valutazioni tecnico-scientifiche (novità/originalità, incertezze tecnologiche, riconducibilità delle attività a “sviluppo sperimentale”), rispetto alle quali non è sufficiente una motivazione meramente assertiva.”
Infatti, la (solita) difesa erariale “… non ha offerto nel processo un corredo istruttorio tecnicamente idoneo a superare (o anche solo a scalfire) l’elaborato peritale giurato, limitandosi, in sostanza, a reiterare la tesi dell’inidoneità delle attività e della documentazione.”
A ben vedere il Collegio giudicante, ha in tal modo anche ricordato all’Ufficio, che aveva omesso di richiedere il parere al ministero, che in ipotesi altamente specialistiche, tale richiesta, assume un vincolo di obbligatorietà ineludibile, perché inficia il corredo istruttorio della pretesa impositiva.
La motivazione della sentenza conclude poi affermando che la verifica della spettanza del credito d’imposta, derivante dall’attività di ricerca svolta, debba essere condotta in base alle fonti normative e interpretative conoscibili al momento della maturazione del credito e della sua indicazione in dichiarazione, “non potendo l’Ufficio … introdurre ex post requisiti ulteriori o più restrittivi rispetto al perimetro fissato dal legislatore”.
Peccato per il rito della compensazione delle spese.

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