Il contenuto della
relazione dell’esperto riconosciuto dal Ministero ha efficacia probatoria nel processo tributario, “
non si vede come non attribuire medesima validità alla relazione dell’Esperto del MISE, …, quando è lo stesso Mise che lo considera idoneo a “superare” le criticità tecniche che vi possono essere in quest’ambito”, e ciò,
anche se tale relazione è successiva alla notifica del pvc.
È questo il contenuto della
sentenza n. 789/2025 (allegata) della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, depositata il 23.10.2025, (Presidente Biancospino D., Relatore Andreozzi G.), che si è occupata di una controversia tra una società, che aveva utilizzato il
credito d’imposta derivante dall’attività di ricerca e sviluppo e l’Agenzia delle Entrate, che ne aveva contestato l’assenza del requisito di novità, perché le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo, erano successive all’ottenimento del brevetto.
Secondo l’Ufficio, il sostenimento delle spese per la ricerca e sviluppo, in data postuma rispetto al brevetto, avrebbe minato il requisito di novità richiesto dalla normativa “… con l’avvio dell’iter finalizzato all’ottenimento del brevetto, può dirsi conclusa la fase di generazione di nuove conoscenze e, pertanto, eventuali migliorie applicate all’invenzione successivamente a tale fase e finalizzate all’avvio del processo produttivo, non rientrano nella definizione di “ricerca e sviluppo” e non sono quindi agevolabili…”.
Le “asserzioni” dell’Ufficio venivano però smentite dalla perizia dell’esperto che, oltre ad offrire una spiegazione qualificata, “…
una spiegazione tecnica in una materia tecnica”, confutava le argomentazioni dell’Agenzia, riconducendo l’attività di ricerca nell’ambito del perimetro agevolativo stabilito dal legislatore.
Ricordiamo che la certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati iscritti all’Albo del Mimit esplica, effetti vincolanti verso l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’inquadramento delle attività, già effettuate o da effettuare, fra quelle di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design e ideazione estetica. Tuttavia, questo strumento di tutela conosce limitazioni di carattere oggettivo e temporale e cioè, la certificazione ottenuta, produce i suoi effetti esclusivamente per quanto attiene la qualificazione tecnica degli investimenti effettuati, (restando impregiudicate le ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, per esempio per la congruità dei costi) e l’efficacia vincolante nei confronti dell’amministrazione finanziaria è subordinata all’ottenimento della certificazione, prima che il fisco abbia constatato in un processo verbale, violazioni sull’utilizzo del credito d’imposta. Quest’ultimo aspetto viene stigmatizzato dal collegio bresciano, che non ritiene ragionevole poter attribuire una diversa valenza alla certificazione in funzione (temporale) della notifica o meno del PVC e la sentenza ribadisce come la certificazione sia uno strumento diretto a garantire coerenza e ragionevolezza nelle decisioni di natura specialistica.
Ricordiamo che in presenza di questioni estremamente tecniche e valutative, l’Agenzia
non può prescindere dal parere tecnico degli esperti del Ministero(
Cgt di Milano sent. 3180/16/2025) che, seppure facoltativo, assume carattere di condizione procedimentale per dirimere sul nascere profili specialistici altrimenti soggetti a contestazione e contenzioso.
sentenza_rg_004038_2024_ud_09042025.pdf