CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

QUANDO LA DATIO IN SOLUTUM PER IL PAGAMENTO DEL PROFESSIONISTA RILEVA AI FINI TRIBUTARI

08 SETT 2026
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22375 del 30 giugno 2026, ha affermato che l’obbligazione avente ad oggetto il compenso professionale può essere estinta mediante datio in solutum, anche attraverso il trasferimento della proprietà di un bene immobile, con conseguente possibile emersione di materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi.Tuttavia, la mera disponibilità materiale dell’immobile in capo al professionista non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’avvenuto conseguimento del compenso in natura. Nel caso di specie, un professionista aveva ricevuto dalla società committente, in luogo del pagamento delle proprie prestazioni, la disponibilità di un immobile senza che fosse stipulato alcun atto di trasferimento della proprietà. Il professionista aveva versato un acconto per l’acquisto dell’appartamento e, successivamente, vi trasferiva la residenza. In sede di contraddittorio egli qualificava, invece, il rapporto come comodato concesso a fronte di crediti professionali ancora in fase di quantificazione, con l’intenzione di regolarizzare la compravendita a breve. Come noto, ai fini dell’accertamento, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’effettivo perfezionamento dell’attribuzione patrimoniale quale modalità satisfattiva del credito professionale, anche mediante elementi presuntivi purché connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione della Cgt di II° affermando che non assumono autonoma valenza decisiva circostanze quali il trasferimento della residenza nell’immobile o il versamento di somme a titolo di acconto, ove difetti un titolo idoneo a comprovare il trasferimento e sussistano elementi di segno contrario.
La presenza, infatti, di controversie pendenti tra le parti, nonché di vincoli o gravami ipotecari incidenti sul bene, poteva escludere la sufficienza del quadro presuntivo posto a fondamento della pretesa impositiva. Ne consegue che, in assenza di prova dell’effettivo trasferimento del bene a titolo solutorio, non può ritenersi perfezionato il presupposto per l’imputazione fiscale del compenso professionale.


cassaz.-22357.2026.datioinsolutum.pagam.-prefessionista.pdf
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