CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

PUO' RISPONDERE DI BANCAROTTA L'AMMINISTR DI SNC CHE PAGA CON IL FINANZIAMENTO IL SOCIO USCENTE

9 MAR 2026
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6558/2026, ha condannato l’amministratore di una snc per bancarotta fraudolenta per distrazione il quale, a seguito del recesso di un socio, aveva liquidato la sua quota tramite una somma ottenuta dalla società a titolo di finanziamento da un istituto di credito, dopo che la quota del socio uscente era stata acquistata da quelli restanti.   
La natura distrattiva della condotta discende dalla circostanza che la quota del socio receduto non sia stata semplicemente liquidata, ma sia stata acquisita dai due residui soci, con consolidamento delle rispettive partecipazioni ed in questo caso, all'evidenza, il debito è del socio, non già della società, e si sarebbe dovuto adempiere non attraverso il patrimonio sociale, ma attraverso provvista proveniente dal patrimonio personale.
La condotta contestata, quindi, è consistita nell'aver pagato un debito personale (connesso all'acquisizione della quota del socio receduto) con denaro riconducibile alla società; quindi una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un'ottica concorsuale, degli interessi dei creditori.


cassaz.6558.2026-bancarotta.amminstr.snc.liquidaz.quota.sociouscente.pdf
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