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PRIMA CASA E CREDITO D'IMPOSTA: DUE ANNI PER LA RIVENDITA DELLA VECCHIA CASA

31 LUG 2025
Nella risposta ad interpello 30.7.2025 n. 197, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 7 della L. 448/98, in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, affermando che  il "raddoppio" dei termini operato dall'art.  1 co. 116 della L. 207/2024, riguardante letteralmente l'agevolazione prima casa, si estende anche al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
In primo luogo - ribadisce la risposta - il contribuente che nel novembre 2024 abbia acquistato una nuova abitazione applicando le agevolazioni prima casa, impegnandosi in atto a rivendere la ex prima casa entro 1 anno (come previsto dal previgente comma 4-bis della Nota II-bis all'art.  1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) ha a disposizione 2 anni (dal nuovo acquisto) per la rivendita, grazie al raddoppio del termine previsto dal comma 4-bis, operato dalla L. 207/2024. Il nuovo termine di due anni per la rivendita, infatti, non riguarda solo gli atti posti in essere dall'1.1.2025, bensì (come già chiarito nella risposta n. 127/2025) anche tutti gli acquisti per i quali, all'1.1.2025 il previgente termine di 1 anno non fosse ancora scaduto.
Inoltre, nel caso esaminato, ove il contribuente rivenda la ex prima casa entro 2 anni dal nuovo acquisto, matura anche il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa di cui all'art. 7 della L. 448/98 (nonostante la norma di legge continui a richiedere che tra acquisto e rivendita intercorra il termine di 1 anno).
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