La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 5318/2025, ha stabilito che sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica, non solo di amministratore unico, ma anche di presidente del CdA (cfr. anche Cass. n. 36362/2021).
Si tratta di un principio che non appare condivisibile e che sembra frutto di una non puntuale considerazione di alcuni precedenti interventi in materia della Suprema Corte.
Nell'ordinanza n. 11161/2021, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il rapporto organico tra amministratore e società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra il primo e la seconda.
"Solo ... nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché mancherebbe la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla".
Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 11978/2004 e Cass. n. 1793/96, inoltre, hanno espressamente escluso una incompatibilità assoluta tra la posizione di presidente di CdA e di lavoratore subordinato (cfr. anche la circ. INPS n. 3359/2019).