PRELIEVO IN CONTO UTILI, CON PRESCRIZIONE DECENNALE
29 SET 2025
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 20514/2025, ha stabilito che l'azione con la quale l'amministratore recupera le somme prelevate dai soci di una società di persone a titolo di anticipazioni di utili che successivamente non siano stati effettivamente conseguiti si qualifica come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e che ad essa si applica il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
È ben vero che nel caso di indebito pagamento di somme a titolo di utili la corresponsione avviene in forza di un (preteso) diritto derivante dal rapporto sociale. L'oggetto dell'azione di ripetizione, tuttavia, è, e resta, l'accertamento della non debenza del pagamento e del correlato diritto restitutorio. In considerazione di ciò, l'azione di ripetizione dell'indebito, anche nel caso in cui riguardi la percezione di utili societari non effettivamente conseguiti, non si prescrive in 5 anni, ai sensi dell'art. 2949 c.c., bensì nell'ordinario termine decennale.