PIANO ATTESTATO (Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.11.2024 n. 222)
Con la risposta a interpello 13.11.2024 n. 222, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di non imponibilità previsto dall’art. 88 co. 4-ter del TUIR si applica anche alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall’art. 56 del del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), a condizione che il piano sia pubblicato nel Registro delle imprese.
Infatti, tale istituto riveste la medesima finalità di quello concluso ai sensi del previgente art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, espressamente richiamato dal citato art. 88 co. 4-ter del TUIR.
La riduzione delle passività dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede la sommatoria dei seguenti componenti negativi di reddito:
le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80% (rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’art. 117 del TUIR e non ancora utilizzate);
la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE (ex art. 1 del DL 201/2011 e DM 3.8.2017);
gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 co. 4 del TUIR, ovvero indeducibili nel periodo d’imposta, in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del ROL di competenza di tale periodo d’imposta.