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PERTINENZA (AI FINI DEL REGISTRO) IL TERRENO ANCHE SE NON ADIACENTE

18 MAG 2026
La la Cassazione con l’ordinanza n. 13553 depositata il 10 maggio 2026 ha stabilito che 
Un terreno può essere considerato pertinenza anche quando non si trova accanto all’immobile principale.
La distanza geografica, infatti, non è un elemento decisivo per escludere il vincolo pertinenziale. 
L’Agenzia delle entrate aveva negato il regime del «prezzo-valore» per un terreno situato a circa 500 metri dalla abitazione principale. Secondo il fisco, quella distanza e l’assenza di un collegamento stabile avrebbero escluso la natura pertinenziale del bene.
Tuttavia, secondo gli ermellini la Ctr ha errato nell’ancorare la natura pertinenziale a criteri meramente formali o isolati come la distanza geografica.
La nozione di pertinenza rilevante ai fini dell’imposta di registro coincide con quella civilistica degli articoli 817 e 818 Cc che non richiede né vicinanza fisica né identità catastale, ma solo una destinazione durevole al servizio o ornamento della cosa principale.
Ciò che conta, quindi, è la complementarità funzionale e l’effettivo utilizzo dei beni, che devono essere valutati globalmente oltre i semplici dati catastali o formali.
Il vincolo pertinenziale va accertato attraverso una valutazione complessiva, che consideri la complementarità funzionale, l’utilizzo effettivo, la funzione economico‑sociale e la volontà del proprietario, purché desumibile da elementi oggettivi. Di conseguenza, la distanza fisica tra due immobili non può assumere, di per sé, elemento sufficiente a escludere il vincolo pertinenziale. Essa costituisce, piuttosto, uno degli indici fattuali da considerare, la cui rilevanza deve essere ponderata alla luce del complesso degli elementi oggettivi e soggettivi che connotano il rapporto tra i beni.
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