PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZ. E' SUFFICIENTE LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
12 DIC 2025
La Cassazione, con ordinanza n. 30903/2025, ha chiarito che la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi – inclusa la scelta di avviare una procedura concorsuale – compete in via esclusiva agli amministratori, quali titolari del potere gestorio e rappresentativo della società. L’art. 120-bis CCII impone il verbale notarile, il deposito e l’iscrizione nel Registro delle imprese solo quando la società intende accedere a strumenti di regolazione della crisi (come accordi, piani, concordati). Tali formalità non si applicano invece alla liquidazione giudiziale, che resta disciplinata dal Titolo V del CCII: in questo caso è sufficiente la sottoscrizione degli amministratori legittimati, senza obbligo di coinvolgere i soci né di adottare una delibera notarile. La Corte precisa inoltre che l’amministratore, quando rileva l’insolvenza irreversibile, ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per chiedere la liquidazione giudiziale, prevalendo l’interesse dei creditori su quello dei soci. Ne consegue che l’istanza di liquidazione presentata dall’organo gestorio non è invalida per mancanza di delibera notarile, trattandosi di un potere esclusivo dell’amministratore e correttamente esercitato nel rispetto del CCII.