NON NECESSARIA LA DIFESA TECNICA PER IL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE
02.01.2026
Il Trib. Torino 19.11.2025 ha affrontato la questione riguardante l'obbligatorietà o meno, per il debitore, di ricorrere ad una difesa tecnica ai fini dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del DLgs. 14/2019.
Secondo il Tribunale, il sovraindebitato può presentare la domanda ex art. 283 del DLgs. 14/2019 senza l'assistenza di un difensore. Il procedimento di cui all'art. 283 del DLgs. 14/2019 è "autonomo, regolato in ogni aspetto" rispetto al procedimento unitario di cui agli artt. 40 ss. del DLgs. 14/2019, che, al contrario, presupponendo un contraddittorio tra il debitore ed i creditori, renderebbe necessaria la presenza di un difensore. In secondo luogo, il procedimento è privo di una fase contenziosa ed è annoverabile nell'alveo dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Rappresenta un "adeguato supporto" del debitore, peraltro, anche quello dell'OCC.
Non sussisterebbe, quindi, ragione per imporre ad un sovraindebitato incapiente la presenza di un difensore, che avrebbe solo l'effetto di generare un'ulteriore posta passiva con diminuzione del potenziale attivo da distribuire tra i creditori.
L'obbligatorietà della difesa tecnica potrebbe comportare il rischio di impedire di fatto al debitore l'accesso alla procedura ai fini della prededucibilità del credito del professionista.