CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NON E' ESTEROVESTITA LA SOCIETA' SAMMARINESE CHE OPERA SUL WEB

13 NOV 2025
L’esterovestizione è un fenomeno di evasione fiscale internazionale, che si manifesta mediante una dissociazione della residenza effettiva da quella formale, spesso con l’obiettivo di ridurre il carico fiscale sui redditi prodotti.
Ma se la società, con sede all’estero, svolge in tale Paese un’effettiva attività economica, non può aversi esterovestizione.
È questo il verdetto della sez. n. 9° della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari (Presidente e Relatore: Grillo) che con due decisioni gemelle nn. 2514/2025 e 2516/2025, depositate il 27.10.2025, relative agli anni d'imposta 2019 e 2020, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate sulla scorta di un PVC della Guardia di Finanza che, in sede di accesso presso la società italiana partecipante al capitale della società sammarinese, aveva rinvenuto documentazione "extracontabile" sulla base della quale aveva presunto l’esterovestizione della società.
Secondo l’Ufficio, che aveva acriticamente aderito alla tesi della Guardia di Finanza, la società estera partecipata, era stata collocata in San Marino, per via della sensibile riduzione del carico fiscale, ma le decisioni strategiche e la direzione effettiva della società erano rimastae in Italia presso la residenza del soggetto da cui promulgavano in via continuativa e coordinata le decisioni riguardanti la società nel suo complesso.
Nel caso di specie, (in cui l’attività svolta dalla società era prettamente immateriale, concretizzandosi nella ricerca di clienti per campagne pubblicitarie sui principali social network), i verificatori utilizzavano la documentazione extracontabile, unitamente ad alcuni scambi epistolari con clienti e fornitori per ipotizzare la residenza fiscale in Italia della società sammarinese.
Da tali documenti ritraevano quindi il convincimento che le decisioni strategiche erano assunte in Italia e venivano veicolate all’estero via mail all’amministratore unico della società sammarinese, inizialmente considerato residente in Italia e comunque non indipendente, ma soggetto all’influenza della società italiana.
La nostra difesa metteva invece in evidenza che tali elementi non erano sufficienti per sostenere la presunzione di esterovestizione, poiché carenti dei requisiti di gravità precisione e concordanza e dagli atti prodotti in giudizio, emergeva che le assemblee si tenevano regolarmente a San Marino (con verbalizzazione a cura del notaio) presso un immobile detenuto in locazione finanziaria, in cui operavano i dipendenti della società.
Inoltre, le mail prodotte dall’ufficio erano limitate nel numero (rispetto alla corrispondenza quotidiana della società) e da esse non emergeva quel ruolo decisionale presunto in sede di verifica.
Peraltro, l’effettivo ruolo operativo dell’amministratore unico – la cui residenza era provata documentalmente e sostanzialmente, presso la Repubblica di San Marino – era avvalorato dalla sottoscrizione dei contratti con clienti e fornitori e dalla partecipazione alla vita sociale che si svolgeva nell’immobile condotto in leasing nella Repubblica di San Marino, come confermato dai dipendenti della società sammarinese sentiti ad indagini difensive e le cui verbalizzazione erano state prodotte in giudizio.
La sentenza si inserisce nel solco recentemente inaugurato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 23842/2025) secondo la quale, l’esterovestizione è un fenomeno abusivo non contestabile in assenza di una costruzione di puro artificio.
In altri termini, laddove la società svolga all’estero una effettiva attività economica (anche se sul web) non può aversi esterovestizione.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte infatti, la residenza fiscale della società coincide con la sede di direzione effettiva (una volta sede dell’amministrazione), intesa come luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione, cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività, circostanze ed elementi da vanno verificati in concreto.
Insomma, la decisione del collegio barese, ha negato l’esistenza di un supporto probatorio idoneo a sostenere la presunzione di esterovestizione ed ha condannato l’Ufficio a rifondere alla società ricorrente l’importo complessivo di euro 14.000,00.


sentenza-cgt-di-i-grado-di-bari-n.-2514.09.2025-anno-2020-parti-oscurate.pdf

sentenza-cgt-di-i-grado-di-bari-n.-2516.09.2025-anno-2019-parti-oscurate.pdf




 
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