CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

NON C'E' ESTEROVESTIZIONE SE LA SOCIETA' NON E' UNA STRUTTURA DI PURO ARTIFICIO

27 AGO 2025
La Corte di cassazione, con la sentenza 23842 del 25.08.2025è tornata ad occuparsi di esterovestizione ribadendo che l'esterovestizione è un fenomeno abusivo non contestabile in assenza di una costruzione di puro artificio.
Secondo i giudici, laddove la società svolga all’estero un’effettiva attività economica non può aversi esterovestizione.
L’Ufficio aveva contestato ad una società portoghese, la presenza della sede effettiva in Italia, ove si sarebbe svolta la prevalente attività direttiva e amministrativa.
In altri termini, la gestione della società sarebbe stata solo formalmente all’estero, mentre l’amministrazione sarebbe stata esercitata in Italia dai soci della controllante estera (classica contestazione).
Secondo i giudici di legittimità invece, perchè si sia esterovestizione occorre dimostrare prima la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale.
Il fatto che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce però, di per sé, un abuso della libertà di stabilimento che si configura solo quando si rinvengono costruzioni di puro artificio volte ad eludere la normativa (Corte di Giustizia UE Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, causa C -196/04).
Inoltre, secondo i giudici la normativa (art. 73 comma 3 del TUIR), stabilisce che la residenza fiscale della società coincide con la sede di direzione effettiva (una volta sede dell’amministrazione), intesa come luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente, (ove si convocano le assemblee della società), cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, da verificarsi in concreto  (attrezzature, dipendenti non italiani, riunioni del Consiglio di amministrazione, assemblee dei soci).
Secondo la Cassazione, le contestazioni dell’Ufficio relative alla presenza in Italia di presunti amministratori “anche a voler ammettere il loro ruolo di amministratori di fatto”, l’individuazione del luogo da cui partono gli impulsi gestionali e di direzione non sarebbe un criterio sufficiente per dimostrare l’esterovestizione della società, dovendosi comunque dimostrare che quest’ultima è una “struttura non effettiva” ma di puro artificio.

no-esterovestizione_sentenza_209790.pdf
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