NIENTE SEQUESTRO PREVENTIVO SE LA COMPENSAZIONE INDEBITA E' BLOCCATA
3 SETT 2025
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15493/2025, si è pronunciata in tema di indebita compensazione di un debito tributario con crediti inesistenti o non spettanti (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) riconoscendo l’illegittimità del sequestro preventivo finalizzato a presidiare l'effettività della confisca nel caso in cui la compensazione sia stata bloccata dall'Agenzia delle Entrate.
I giudici di legittimità affermano che “ai fini del sequestro preventivo, è necessario che l'obbligazione tributaria si sia almeno formalmente estinta per effetto – appunto – dell'avvenuta compensazione tra debito e credito (inesistente o non spettante)”. Se la compensazione non si perfeziona in quanto bloccata dall’Ufficio, non si realizza alcun profitto e, conseguentemente, risulta illegittimo il sequestro preventivo finalizzato a presidiare l'effettività della futura confisca.