NESSUNA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE PER I DEBITI SOCIALI SE IL FISCO NON PROVA LA VIOLAZ DI SPECIFICI OBBLIGHI
24 APR 2026
La responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per i debiti tributari e contributivi della società, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, ha natura autonoma e civilistica e non può essere affermata automaticamente per il mero inadempimento fiscale, richiedendo la prova, a carico dell’amministrazione, della sussistenza di un attivo sociale destinabile al soddisfacimento del credito erariale e della sua distrazione o indebita destinazione in violazione della par condicio creditorum; ne consegue che, in assenza di tale prova — non essendo sufficiente il solo stato di insolvenza o l’esposizione debitoria — la responsabilità personale deve essere esclusa, anche ove il bilancio finale di liquidazione evidenzi l’assenza di attivo, salvo specifica dimostrazione contraria da parte dell’Ufficio, da formularsi mediante autonomo atto motivato. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, tale responsabilità non si configura come una successione nel debito tributario né come una forma di coobbligazione, ma come un’obbligazione propria che presuppone la violazione di specifici doveri di gestione.