NESSUNA PRETESA FISCALE PER GLI EREDI CHE RINUNCIANO ALL'EREDITA' A SEGUITO DELLA SCOPERTA DI UN TESTAMENTO CHE NOMINA EREDI SOGGETTI TERZI
23 LUG 2026
La Cgt di I grado di Pesaro con la sentenza n. 67/2026 ha affermato che in materia di imposta sulle successioni, il sopravvenuto rinvenimento e la pubblicazione di un testamento olografo che individui quale erede un soggetto diverso dai chiamati ex lege, unitamente alla rinuncia all’eredità da parte di questi ultimi, determina, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, il venir meno della loro soggettività passiva tributaria e dei connessi obblighi dichiarativi e impositivi. Ne consegue che i chiamati per legge, dovendo essere considerati come se non fossero mai stati chiamati all’eredità, non possono essere assoggettati all’imposta né alle sanzioni per omessa dichiarazione di successione, gravando i relativi obblighi sull’erede testamentario. La sopravvenuta modifica della devoluzione ereditaria è idonea a incidere anche sulla riscossione fondata su un atto impositivo divenuto definitivo, rendendo impugnabile e illegittima la cartella di pagamento qualora il titolo posto a suo fondamento sia rimasto privo, per fatti sopravvenuti, del relativo presupposto soggettivo. I giudci rilevano che l’art. 28 del Dlgs 346/1990 individua nella chiamata all’eredità il presupposto soggettivo dell’obbligo dichiarativo, mentre l’art. 36 rileva ai fini della responsabilità patrimoniale, limitata al valore dei beni ereditari posseduti. Tale presupposto, tuttavia, viene meno qualora il chiamato non acquisti definitivamente la qualità di erede. Poiché la rinuncia retroagisce al momento dell’apertura della successione, i chiamati all'eredità devono considerarsi come se non fossero mai stati chiamati e, conseguentemente, l’articolo 36, Dlgs 346 non trova più applicazione e l’obbligo fiscale si sposta interamentesull’erede testamentario.