NEL CONCORDATO LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI NON IMPEDISCE IL CRAM DAWN
6 MAG 2026
Con l’ordinanza n. 10723/2026, la Corte di Cassazione afferma che la sistematica violazione degli obblighi tributari non impedisce, di per sé, l’omologazione del concordato con cram down fiscale. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate si era opposta all’omologa, sostenendo che la società non fosse “meritevole” di accedere alla procedura, avendo violato in modo reiterato gli obblighi fiscali e posto in essere condotte distrattive. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato tale impostazione. Secondo la Corte, nel concordato preventivo liquidatorio il controllo del tribunale, ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, deve concentrarsi sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, non sulla meritevolezza soggettiva del debitore.
Nel caso concreto, la proposta risultava più vantaggiosa perché prevedeva finanza esterna, tempi di soddisfacimento più rapidi, minori costi e un pagamento percentuale dei creditori, a fronte di una liquidazione giudiziale sostanzialmente incapiente.
Eventuali condotte pregresse del debitore possono rilevare in altre sedi, ma non impediscono automaticamente l’omologazione, purché la proposta sia trasparente, non decettiva e più conveniente per i creditori.
Diverso potrebbe essere il caso degli accordi di ristrutturazione, per i quali l’art. 63 CCII prevede specifiche cause ostative legate a condotte fraudolente o simulatorie del debitore.