CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

MISURE CAUTELARI AMMISSIBILI ANCHE NEL CONCORATO MINORE

24 OTT 2025
Con un recente provvedimento, il Tribunale di Milano ha affermato un principio di rilievo in materia di sovraindebitamento, chiarendo che anche nel concordato minore è possibile richiedere l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 54, comma 1 CCII.
Nel caso di specie, un professionista, in pendenza del proprio procedimento di concordato minore, aveva chiesto che fosse ordinata – in via d’urgenza – la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi, segnalazione che gli impediva di ottenere credito e, di conseguenza, di proseguire l’attività lavorativa necessaria al buon esito del piano.
Il Giudice ha accolto la richiesta, qualificandola come misura cautelare (e non come misura protettiva “atipica”), volta a garantire il corretto svolgimento e l’efficacia della procedura di concordato.
Richiamando l’art. 65, comma 2, CCII, che estende al concordato minore le norme del Titolo III, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 54 CCII, il quale consente al giudice di adottare provvedimenti provvisori idonei ad assicurare la futura attuazione della decisione di omologazione.
Nel caso concreto, erano presenti sia il fumus boni iuris (la proposta era stata dichiarata ammissibile) sia il periculum in mora (l’impossibilità per il debitore di lavorare a causa della segnalazione). Per tale ragione, il Tribunale ha ordinato inaudita altera parte la cancellazione della segnalazione, fissando poi udienza per la conferma del provvedimento.
 
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