LO SCUDO FISCALE È OPPONIBILE ANCHE AGLI STUDI DI SETTORE
25 MAR 2013
È quanto emerge dalla sentenza 14/02/13 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano che interpellata a seguito di un avviso di accertamento delle Entrate opposto dal contribuente ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente e ha accolto il ricorso. Per quanto riguarda, lo scudo fiscale, i magistrati tributari di Bolzano hanno messo in luce che la tesi dell'ufficio è frutto di «un'interpretazione troppo restrittiva, non in linea col tenore letterale della normativa». La circolare 43/E/2009 ha precisato che «la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio». Le precedenti pronunce di merito avevano espresso lo stesso orientamento in relazione a contestazioni basate su accertamento sintetico e redditometro (in tal senso la sentenza 76/01/12 della Ctr Friuli Venezia Giulia riportata sul Sole 24 Ore del 19 luglio 2012). E la sentenza 261/47/12 della Ctp di Milano (si veda Il Sole 24 del lunedì del 24 dicembre scorso) ha precisato che la dichiarazione riservata relativa allo scudo fiscale-ter può essere opposta anche dopo 30 giorni da quando il contribuente viene a conoscenza di una verifica fiscale nei suoi confronti e, dunque, anche oltre 30 giorni dalla notifica del questionario ai fini del redditometro.