Imposta di registro sugli atti giudiziari - Novità del DLgs. 139/2024 - Compensazione delle spese di lite - Solidarietà paritaria (circ. Agenzia delle Entrate 14.3.2025 n. 2)
Per i provvedimenti pubblicati o emanati dall'Autorità giudiziaria a far data dall'1.1.2025, sono operative le nuove regole sull'imposta di registro introdotte nel DPR 131/86 dal DLgs. 139/2024.
Tra gli interventi più significativi, si segnalano le modifiche all'art. 57 del DPR 131/86, ossia:
- l'aggiunta del nuovo co. 1.1., ove si prescrive che, in deroga al disposto di cui all'art. 16 co. 1 del DPR 131/86, per i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi, la registrazione sia eseguita a prescindere dal pagamento dell'imposta;
- la prescrizione secondo cui la richiesta di pagamento dell'imposta di registro dovuta sui suddetti provvedimenti dev'essere indirizzata dall'Agenzia delle Entrate, in prima battuta alla parte condannata al pagamento delle spese processuali, ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo.
Solo a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'azione di riscossione nei confronti degli obbligati principali, l'avviso di liquidazione potrà essere notificato alle altre parti del giudizio, ovvero al creditore, che rispondono in solido per il pagamento delle imposte.
Con la circ. 2/2025, l'Agenzia delle Entrate ha, peraltro, affermato che, nel silenzio del legislatore, in caso di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi ancora operante la regola della solidarietà paritaria tra le parti in causa.