LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SENZA COMPENSO PER IL LIQUIDATORE
01 LUG 2026
Accesso alla procedura - Compenso del liquidatore - Mancato pagamento - Dubbio di legittimità costituzionale (Trib. Milano 8.9.2025 n. 75)
L'accesso alla procedura di liquidazione controllata, ove il debitore sia una persona fisica, richiede la preventiva verifica della c.d. capienza, ossia della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esperimento di azioni giudiziarie; diversamente, l'incapienza non rileva nel caso in cui la procedura investa, ad esempio, l'impresa minore.
È possibile, tuttavia, che, terminata la procedura e approvato il rendiconto, non vi siano risorse sufficienti al pagamento del compenso finale, oltre al rimborso delle spese anticipate dal liquidatore.
In tal caso, diversamente da quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale, è esclusa la possibilità di porre il pagamento a carico dell'Erario.
L'art. 146 del DPR 115/2002, infatti, tra le spese oggetto di prenotazione a debito e/o di anticipazione da parte dell'Erario degli onorari, dei compensi e delle spese vive, non menziona il liquidatore della liquidazione controllata, che, pertanto, è da ritenersi escluso.
Ciò, tuttavia, solleva un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non prevede l'estensione anche al liquidatore, poiché in violazione degli artt. 3 e 36 della Cost.
In tal senso si è espresso il Trib. Milano 8.9.2025 n. 75, con ordinanza pubblicata in G.U. 20.5.2026 n. 20, ritenendo rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale con rinvio della stessa alla Corte Costituzionale.