Il Tribunale di Milano, nella sentenza 3.10.2024, ha stabilito, tra l'altro, che la trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall'art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, configurando una situazione che impatta sulla decorrenza dei termini per le impugnazioni delle delibere sia in caso di omissione che in caso di irregolarità.
A tale ultimo riguardo, in particolare, nel caso di specie assume rilievo il fatto che il libro delle decisioni dei soci non risultasse regolarmente vidimato o bollato. Infatti, l'art. 2421 co. 3 c.c. (norma dettata in ambito di spa, ma ritenuta applicabile anche alle srl), prevede che i libri sociali obbligatori vadano numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c. Dall'assenza di bollatura consegue:
- da un lato, che per la società è impossibile provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta;
- dall'altro, che il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, dal momento che i termini per le impugnazioni, ex art. 2479-ter c.c., non iniziano a decorrere in assenza di una data certa di trascrizione.