CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LEGITTIMA L'APPLICAZ DEL REGIME IMPATRIATI ANCHE IN ASSENZA DI ISCRIZIONE ALL'AIRE

20 GEN 2026
La Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2313/2025 si è pronunciata sulla possibilità per un lavoratore rimpatriato di fruire della proroga quinquennale del regime fiscale di favore ex art. 5 del Dl 30 aprile 2019, n. 34 anche in assenza dell’iscrizione all’Aire durante la permanenza all’estero.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva ritenuto inammissibile la richiesta presentata dal lavoratore e applicava le ritenute fiscali con l’aliquota ordinaria. Il lavoratore chiedeva così all’Agenzia delle Entrate il rimborso per l’Irpef indebitamente versata che veniva negata in quanto il contribuente non era iscritto all’Aire durante la permanenza all’estero. Anche la Cgt di primo grado respingeva il ricorso ritenendo necessaria iscrizione all’Aire.
I giudici di secondo grado, riformavano la sentenza affermando che "il riconoscimento di un beneficio fiscale può essere legittimamente escluso solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali, dovendo invece il difetto di adempimenti formali, come l’iscrizione all’Aire, essere surrogato dalla prova dell’effettiva residenza all’estero, per motivi di studio o di lavoro, prima del rientro in Italia".
D’altronde, afferma correttamente la Cgt di II grado, “a riprova della svalutazione del requisito, si deve ritenere che il possesso dell'iscrizione AIRE non vincoli tout court l'amministrazione a confermare l'agevolazione acquisita in busta paga, che può essere revocata qualora si accerti che all'iscrizione nel registro non corrisponda una condizione di effettivo radicamento all'estero del richiedente che, nonostante l'iscrizione AIRE, abbia mantenuto in Italia la residenza o il domicilio.
Così, ritenuta provata la residenza all’estero del contribuente, la Corte ha affermato il diritto dello stesso al rimborso delle maggiori imposte corrisposte per l’anno 2021.

cgt-lombardia.regime.impatriati.senza.iscriz.aire.pdf
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