“Ai sensi dell'art. 21-bis del D. Lgs. n. 74/2000, la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario quanto ai fatti materiali. Poiché il Giudice Penale, all'esito di una compiuta istruttoria dibattimentale, ha accertato la genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra la --------- e la ----------------, escludendo qualsivoglia ipotesi di simulazione o interposizione fittizia, questo Collegio non può che uniformarsi a tale accertamento. Il "fatto materiale" dell'inesistenza delle operazioni è stato legalmente escluso ed è il medesimo di cui qui si discute.”
È questo il responso della sentenza n. 1231/2026, depositata il 10.02.2026, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (Pres. Petrucci, Rel. Vita), che ha accolto l’appello della società ricorrente a cui era stata contestata la genuinità dei contratti di appalto e quindi la simulazione e l’interposizione fittizia.
Secondo i giudici di appello siciliani, l’automatismo prescritto dal novellato art. 21 bis e segnatamente del deposito, nel processo tributario della sentenza assolutoria del Tribunale di Palermo, portante la postilla di irrevocabilità, all’esito del dibattimento, “perché il fatto non sussiste”, trova immediata efficacia nel processo tributario, trattandosi dei medesimi fatti posti alla base dell'accertamento.
La nuova disposizione stabilisce infatti che l'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione si applica, in ogni stato e grado, nel processo tributario, solo se:
- La sentenza penale, emessa nei confronti del medesimo soggetto, è pronunciata con le formule "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" (art. 21-bis, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000);
- La sentenza penale è pronunciata a seguito di dibattimento;
- I fatti materiali oggetto di accertamento sono identici;
il principio è applicabile anche nei confronti di altri soggetti connessi con l’imputato, se la sentenza penale è pronunciata esclusivamente con la formula "perché il fatto non sussiste" (art. 21-bis, co.3, D.Lgs. n. 74/2000) e ricordatevi che l'efficacia non è automatica, ma è necessario produrre nel giudizio tributario la prova che la sentenza sia diventata definitiva, essa deve, cioè, contenere l’espressa indicazione, del passaggio in giudicato. Infine, se l'assoluzione definitiva, in sede penale, interviene mentre il processo tributario è ancora pendente, anche in Cassazione, affinché esplichi efficacia, occorre depositare la sentenza nel giudizio di cassazione non oltre quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale.
Anche qui un neo che si ripete, la compensazione delle spese di giudizio.
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