LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI HA EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DEL COOBLIGATO
2 APR 2026
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5889/2026 ha ribadito il principio secondo cui il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente. La Corte si era già espressa nei seguenti termini: "la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente".
Sennonchè, una volta stabilito dal legislatore che - nella ‘rottamazione' - la definizione si ha con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata, e che dalla definizione così intesa deriva l'estinzione del processo per il venir meno della res litigiosa, è giocoforza dedurre che quest'ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente, la cui tutela (nell'ipotesi di contestazione della opportunità e convenienza dell'adesione) si sposta all'interno del rapporto di regresso ex art. 1299 c.c., senza più poter impegnare l'Amministrazione.