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LA RIQUALIFICAZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL GIUDICE NON LEGITTIMA LA MODIFICA DELL'ATTO IMPOSITIVO

15 OTT 2025
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24881/2025 ha ribadito il principio secondo cui le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. Ciò significa che, per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un'operazione economica come permutativa, l'Amministrazione finanziaria non può per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione permutativa e determinare al valore normale la corrispondente base imponibile IVA e IRES." L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto mira, infatti, proprio a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa.

cassaz.24881.2025.iuranovitcuria.modifica.atto.impositivo.pdf
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