CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA RESPONSABILITA' DEL CESSIONARIO D'AZIENDA

17 SETT 2025
Con la sentenza n.12713/2025 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità del cessionario d’azienda per debiti tributari ex art. 14, D.Lgs. n. 472/97, il quale prevede due diverse ipotesi di solidarietà in caso di cessione di azienda, a seconda se essa è avvenuta in frode o meno ai creditori.
Per le cessioni non avvenute in frode ai crediti tributari, il primo e secondo comma della norma in questione prevedono sì una responsabilità solidale del cessionario, fermo restando, tuttavia, il beneficio della preventiva escussione e nei limiti, comunque, del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, e comunque per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e dei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazione commesse in epoca anteriore. L'obbligazione del cessionario, peraltro, è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
Tali limitazioni, invece, non sussistono nel caso di cessione attuata in frode ai creditori titolari di crediti tributari, in cui la solidarietà è tipo diretto e paritetico, per cui, da un lato, non è necessario notificare alla cessionaria l'avviso di accertamento già notificato alla cedente e, dall'altro, non sussiste il beneficium excussionis in base al quale l'Erario dovrebbe prima procedere al recupero delle somme dovute nei confronti del cedente e, solo in via sussidiaria, potrebbe agire nei confronti del cessionario.



cassaz.-12713.2025.resp.cessionario.dazienda.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa