LA CARTELLA INTEGRA LA RESPONSABILITA' DELLA BENEFICIARIA PER I DEBITI DELLA SCISSA
22 OTT 2025
Con la sentenza n. 26784 del 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva." La Corte evidenzia, pertanto, come ai fini fiscali non opera il limite alla responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2506 quater co. 3 c.c. in quanto l’articolo 173, commi 12 e 13, del Tuir prevede che per gli obblighi della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione risponde anche la società beneficiaria.