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L'OPPONIBILITA' DEL TRUST AI CREDITORI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

16 SETT 2025
Con la sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’opponibilità del trust ai creditori nell’ambito di una procedura fallimentare.
Secondo la Suprema Corte, il trust – riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985 – è certamente valido anche se regolato da una legge straniera. Tuttavia, quando entrano in gioco i diritti dei terzi, e in particolare dei creditori del disponente in stato di insolvenza, non vale soltanto la legge scelta per il trust, ma occorre rispettare le norme inderogabili italiane.
In concreto:
  • per i beni immobili o mobili registrati è richiesta la trascrizione dell’atto di conferimento;
  • per i beni mobili o crediti è necessario che l’atto presenti una data certa anteriore al fallimento (art. 2704 c.c.).
La Corte ha quindi ribadito che, in assenza di queste formalità, il trust non può essere opposto ai creditori e i beni conferiti rientrano nella massa fallimentare (art. 45 l. fall.).
Questo orientamento evidenzia come il trust resti uno strumento giuridico di grande rilievo nella tutela patrimoniale, purché costituito in conformità alle regole inderogabili del nostro ordinamento.
 
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