La
Cassazione con la sentenza depositata il 18 ottobre 2025, ha accolto il ricorso del Comune sulla p
ermanenza della soggettività passiva ai fini Imu del concessionario di porto turistico compreso nel demanio marittimo in caso di cessione a terzi privati del godimento individuale su singoli posti-barca
Secondo gli ermellini, nell'ipotesi di
concessione di aree demaniali, l’unico soggetto passivo d’imposta è il concessionario.
Il contratto atipico di ormeggio stipulato con il terzo non esclude la detenzione del concessionario e la cessione frazionata del loro utilizzo temporaneo ad una pluralità di aventi causa non influisce sulla concessione dei beni del demanio marittimo, che resta nella disponibilità mediata del concessionario del porto turistico.
Quindi, il concessionario di immobili demaniali compresi in un porto turistico, ex articolo 2 del dpr 509/97, è l’unico soggetto passivo di imposta, a norma dell’articolo 95, comma primo, secondo periodo, del decreto legislativo 23/2011, anche con riguardo ai punti d’ormeggio, il cui diritto di utilizzo temporaneo sia stato ceduto a terzi, essendo irrilevante a tal fine la qualificazione e l’efficacia dei contratti all’uopo stipulati tra le parti.
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