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L'ESTENSIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AI CREDITORI NON ADERENTI

5 SETT 2025
Con sentenza del n. 115/2025 , il Tribunale di Venezia ha affrontato un tema di particolare rilievo nella disciplina della crisi d’impresa: la possibilità di estendere gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ai creditori che non vi abbiano aderito.
Come noto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento negoziale con cui l’imprenditore in stato di crisi cerca di concordare, insieme ai creditori, una soluzione che consenta la prosecuzione dell’attività e il riequilibrio finanziario.
Di regola, gli accordi vincolano solo i creditori che li sottoscrivono. Tuttavia, l’art. 61 CCII consente, in presenza di determinate condizioni, che gli effetti siano estesi anche ai creditori non aderenti, in deroga ai principi generali degli artt. 1372 e 1411 c.c.
Il Tribunale di Venezia, sul tema, ha ribadito che l’estensione è legittima qualora ricorrano tutte le condizioni richieste dall’art. 61 CCII, e in particolare:
  • Omogeneità delle categorie: i creditori devono essere suddivisi in categorie basate su criteri uniformi (es. natura del credito, esistenza di garanzie, interessi economici comuni).
  • Adesione qualificata: l’accordo deve essere approvato da almeno il 60% dei crediti di ciascuna categoria (percentuale ridotta rispetto al 75% ordinario se la domanda segue una composizione negoziata conclusa positivamente).
  • Informazione trasparente: i creditori devono aver ricevuto una completa e corretta informativa sul piano e sulla manovra finanziaria, così da poterne valutare consapevolmente la convenienza.
  • Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: i creditori non aderenti devono essere trattati in modo non deteriore rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, il Tribuanle, valutata la presenza di tali requisiti, ha omologato l’accordo con efficacia erga omnes per l’intera categoria, garantendo maggiore stabilità e certezza alla ristrutturazione.


trib.-venezia_24.06.2025.pdf
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