L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA SPIEGA I SUOI EFFETTI ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
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L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA SPIEGA I SUOI EFFETTI ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

L'ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA SPIEGA I SUOI EFFETTI ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

5 SETT 2024
Con l’ordinanza n. 23570//2024 la Corte di Cassazione ha applicato il nuovo art. 21 bis del d.lgs. 74/2000 introdotto dal d.lgs. 87/2024 il quale prevede che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”. Il 2 comma prevede che "La sentenza penale irrevocabile, in base a quanto disposto al secondo comma, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio."
Nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, era stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza di primo grado munita di attestato di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata agli atti del giudizio di cassazione.
La Corte evidenzia che la novella normativa si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del DLgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).
Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono.


cassaz.23570.24.assoluzione.penale.efficacia.processo.tributario.pdf
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